Art. 16
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 65, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di età i veterinari condotti o gli altri veterinari comunali di ruolo, i veterinari appartenenti ai ruoli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonché quelli della Facoltà di medicina veterinaria e degli Istituti zooprofilattici che prestino da almeno tre anni servizio effettivo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-16