Art. 17
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"La Commissione giudicatrice del concorso indicato nell'articolo precedente è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:
a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;
c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;
d) di un direttore di macello pubblico scelto su terna proposta dai Comuni interessati.
Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.
Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione nell'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli:
a) servizio di direttore di macello pubblico di ruolo;
b) servizio di veterinario comunale di ruolo;
c) docenza in anatomia patologica ed ispezione sanitaria delle carni e in altre discipline attinenti al posto messo a concorso;
d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali;
e) idoneità conseguita in precedenti concorsi per direttore di macello pubblico;
f) servizio di veterinario incaricato dell'ispezione delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti di lavorazione delle carni;
g) specializzazione e perfezionamento conseguiti belle discipline indicate nella precedente lettera c);
h) libero esercizio professionale;
i) altri incarichi e servizi.
L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.
I programmi per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - JERVOLINO -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 132. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-17