Art. 17

In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "La Commissione giudicatrice del concorso indicato nell'articolo precedente è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta: a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari; d) di un direttore di macello pubblico scelto su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario. Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione nell'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli: a) servizio di direttore di macello pubblico di ruolo; b) servizio di veterinario comunale di ruolo; c) docenza in anatomia patologica ed ispezione sanitaria delle carni e in altre discipline attinenti al posto messo a concorso; d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali; e) idoneità conseguita in precedenti concorsi per direttore di macello pubblico; f) servizio di veterinario incaricato dell'ispezione delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti di lavorazione delle carni; g) specializzazione e perfezionamento conseguiti belle discipline indicate nella precedente lettera c); h) libero esercizio professionale; i) altri incarichi e servizi. L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale. I programmi per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1963 SEGNI LEONE - JERVOLINO - Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 132. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-17

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