Art. 12
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed è composta:
a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di la classe;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;
c) di due docenti universitari in ostetricia, o primari di ospedale in reparti di ostetricia o liberi esercenti specializzati in ostetricia uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi;
d) di un'ostetrica condotta, scelta su terna proposta dai Comuni interessati.
Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-12