Art. 12

In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed è composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di la classe; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari in ostetricia, o primari di ospedale in reparti di ostetricia o liberi esercenti specializzati in ostetricia uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi; d) di un'ostetrica condotta, scelta su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-12

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