Art. 11
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Nel concorso a posti di veterinario condotto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli;
a) servizio di veterinario condotto di ruolo;
b) docenza in materie attinenti al posto messo a concorso;
c) idoneità conseguita, in precedente concorso per veterinario condotto;
d) servizio temporaneo in qualità di veterinario condotto interno ed altri servizi per incarico conferito con provvedimento del Ministro per la sanità o del veterinario provinciale;
e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate;
f) specializzazione o perfezionamento conseguito nelle diverse disciplinare veterinarie;
g) libero esercizio professionale;
h) altri incarichi o servizi;
i) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-11