Art. 11

In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "Nel concorso a posti di veterinario condotto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli; a) servizio di veterinario condotto di ruolo; b) docenza in materie attinenti al posto messo a concorso; c) idoneità conseguita, in precedente concorso per veterinario condotto; d) servizio temporaneo in qualità di veterinario condotto interno ed altri servizi per incarico conferito con provvedimento del Ministro per la sanità o del veterinario provinciale; e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate; f) specializzazione o perfezionamento conseguito nelle diverse disciplinare veterinarie; g) libero esercizio professionale; h) altri incarichi o servizi; i) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-11

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