Art. 6
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Nei concorsi per soli titoli, la Commissione giudicatrice è presieduta da un consigliere di Stato, ed è composta:
a) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
c) di un funzionario della carriera direttiva della, Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
d) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale capo, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso:
e) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, designato dai Comuni interessati.
Un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-6