Art. 6

In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "Nei concorsi per soli titoli, la Commissione giudicatrice è presieduta da un consigliere di Stato, ed è composta: a) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) di un funzionario della carriera direttiva della, Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; d) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale capo, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso: e) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, designato dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-6

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