Art. 2

In vigore dal 20 mar 1964
L' del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi; c) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso; d) di un ufficiale sanitario capo di ufficio sanitario comunale designato dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario. In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente sostituito da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-2

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