Art. 3

In vigore dal 20 mar 1964
L' del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "Il medico provinciale, con il decreto di nomina della, Commissione giudicatrice del concorso, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame. Il provvedimento del medico provinciale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale stesso, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati. Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-3

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