Art. 1

In vigore dal 20 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 358 del citato testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; Visto il decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sui decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità; Visto l' della citata legge 13 marzo 1958, n. 296; Considerata la necessità di apportare modifiche agli del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; Udito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: . L' del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico provinciale. Il provvedimento è definitivo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-1

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