Art. 4

In vigore dal 20 mar 1964
Il primo comma dell' del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli: a) servizio di ruolo prestato in qualità di ufficiale sanitario; b) docenza in igiene pubblica; c) servizio di ruolo prestato presso uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituti universitari di igiene o in posti dei ruoli dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica; d) specializzazione in igiene; e) servizio prestato con regolare nomina presso ospedali in reparti di isolamento per malattie infettive servirsi d'interno o provvisorio di durata non inferiore a sei mesi in qualità di ufficiale sanitario; f) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico delle forze armate; g) idoneità conseguita in precedente concorso per ufficiale sanitario; k) servizio prestato con regolare nomina presso reparti ospedalieri diversi da quello indicato nella lettera e); h) altri incarichi e servizi; i) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea; l) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-4

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