Art. 4
In vigore dal 20 mar 1964
Il primo comma dell' del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:
a) servizio di ruolo prestato in qualità di ufficiale sanitario;
b) docenza in igiene pubblica;
c) servizio di ruolo prestato presso uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituti universitari di igiene o in posti dei ruoli dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica;
d) specializzazione in igiene;
e) servizio prestato con regolare nomina presso ospedali in reparti di isolamento per malattie infettive servirsi d'interno o provvisorio di durata non inferiore a sei mesi in qualità di ufficiale sanitario;
f) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico delle forze armate;
g) idoneità conseguita in precedente concorso per ufficiale sanitario;
k) servizio prestato con regolare nomina presso reparti ospedalieri diversi da quello indicato nella lettera e);
h) altri incarichi e servizi;
i) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;
l) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-4