Art. 7

In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze. Il provvedimento è definitivo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-7

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