Art. 13
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente:
"I posti per veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono conferiti per pubblico concorso, per titoli ed esami.
La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:
a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non interiore a direttore di sezione;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;
c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto sul terna proposta dall'Ordine dei veterinari;
d) di un veterinario comunale scelto su terna proposta dai Comuni interessati.
Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.
Ai fini del concorso il servizio di veterinario comunale è parificato al servizio di condotta di cui alla lettera a) del precedente art. 48.
Per l'ammissione al concorso e per lo svolgimento di esso sono estese in quanto applicabili le norme sui concorsi a posti di veterinario condotto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-13