Art. 13

Art. 13

13 / 17
In vigore dal 20 mar 1964
L'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è sostituito dal seguente: "I posti per veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono conferiti per pubblico concorso, per titoli ed esami. La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanità o della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non interiore a direttore di sezione; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto sul terna proposta dall'Ordine dei veterinari; d) di un veterinario comunale scelto su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario. Ai fini del concorso il servizio di veterinario comunale è parificato al servizio di condotta di cui alla lettera a) del precedente art. 48. Per l'ammissione al concorso e per lo svolgimento di esso sono estese in quanto applicabili le norme sui concorsi a posti di veterinario condotto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-23;2211#art-13