Titolo VI

Art. 60

Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali

In vigore dal 15 nov 1963
Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa al presente decreto non potranno superare il 25% della disponibilità dei nuovi organici. È fatto salvo il disposto dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-60

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