Titolo VI

Art. 57

Trasformazione o soppressione delle sottosezioni di archivio di Stato

In vigore dal 15 nov 1963
Trasformazione o soppressione delle sottosezioni di archivio di Stato Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'interno provvede a trasformare in sezioni di archivio di Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le quali sussistono la condizioni previste dalla lettera b) dell', seguendo la procedura del medesimo articolo prescritto. Le sottosezioni non trasformate sono soppresse. Gli archivi e i documenti di proprieta dei Comuni, già conservati presso le sottosezioni, sono trasferiti alle sezioni separate dell'archivio comunale da istituire ai sensi della lettera c) del primo comma dell', a meno che i Comuni non intendano depositarli presso i competenti archivi di Stato. Tutti gli altri documenti e archivi già conservati dalle sottosezioni sono versati nei competenti archivi di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-57

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Trasformazione o soppressione delle sottosezioni di archivio di Stato (Art. 57 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo