Titolo V

Art. 55

Volontari

In vigore dal 15 nov 1963
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può, con suo decreto, consentire che persone particolarmente idonee, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a) dell' nonché dei requisiti generali di legge, siano ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di collaborazione presso l'Amministrazione degli archivi di Stato. Coloro che hanno lodevolmente svolto l'attività predetta in modo continuativo e regolare per più di sei mesi, in caso di successiva assunzione in ruolo nella Amministrazione degli archivi di Stato, sono esonerati dal servizio di prova.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-55

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