Titolo V

Art. 47

Titoli di studio richiesti per l'ammissione alle singole carriere.

In vigore dal 15 nov 1963
I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla qualifica iniziale delle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono: a) per la carriera direttiva: laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le Facoltà di magistero: b) per la carriera di concetto, ruolo segretari: diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale; c) per la carriera di concetto ruolo ragionieri diploma di abilitazione tecnica commerciale; d) per la carriera esecutiva, ruolo aiutanti: licenza di scuola media; e) per la carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi: licenza di scuola media o di scuola di avviamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-47

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Titoli di studio richiesti per l'ammissione alle singole carriere. (Art. 47 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo