Capo III
Art. 44
Ispettori archivistici onorari
In vigore dal 15 nov 1963
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ha facoltà di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza.
In particolare, gli ispettori onorari segnalano:
a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;
c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
d) gli scarti di archivi o di singoli documenti.
compiti senza l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.
Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonché fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.
Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-44