Titolo V

Art. 50

Promozione alla qualifica di primo operatore fotografo

In vigore dal 15 nov 1963
Non possono essere ammessi alle prove di esame per la promozione alla qualifica di primo operatore-fotografo gli impiegati che non abbiano frequentato con esito favorevole il corso di qualificazione tecnica in fotoriproduzione, legatoria e restauro presso il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-50

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