Titolo V

Art. 53

Commissioni giudicatrici

In vigore dal 15 nov 1963
La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all' è nominato dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso. La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all' è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica o di sovrintendente allo archivio centrale dello Stato o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal consiglio stesso. Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso di assenza o di impedimento, sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esse Consiglio. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono disimpegnate dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-53

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Commissioni giudicatrici (Art. 53 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo