Titolo VI

Art. 58

Archivi notarili comunali

In vigore dal 15 nov 1963
Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati negli archivi notarili comunali, sono versati nei competenti archivi di Stato. Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) conservano atti di data posteriore all'ultimo centennio; b) sono retti da conservatori nominati con decreto ministeriale, continueranno a sussistere sino a che nel caso sub a) non sia decorso un centennio per tutti gli atti conservati, nel caso sub b) i rispettivi conservatori non lascino il servizio. Gli archivi suddetti non potranno però ricevere ulteriori versamenti di atti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-58

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Archivi notarili comunali (Art. 58 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo