Titolo VI

Art. 63

Unificazione di qualifiche

In vigore dal 15 nov 1963
Le qualifiche di sovrintendente di 1ª classe e di direttore capo di 1ª classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe. Le qualifiche di sovrintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe. Gli impiegati che alla data di entrata, in vigore del presente decreto rivestono le qualifiche unificate sono collocati rispettivamente in quelle nuove secondo l'ordine di anzianità nella qualifica rivestita e, a parità di questa, secondo l'ordine di graduatoria, dei concorsi in base ai quali sono pervenuti alle qualifiche di sovrintendente di 2ª classe o di direttore capo di 2ª classe. In caso di parità di graduatoria nello stesso concorso oppure di partecipazione soltanto a concorsi distinti che abbiano dato luogo a promozioni nella stessa data, ha precedenza l'impiegato con maggiore anzianità di servizio nella carriera direttiva. Nel caso che anche questa sia pari, ha la precedenza l'impiegato più anziano di età.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-63

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