Titolo VI
Art. 64
Passaggio degli impiegati della carriera di concetto nel ruolo ragionieri
In vigore dal 15 nov 1963
Passaggio degli impiegati della
carriera di concetto nel ruolo ragionieri
Entro un mese dalla data, di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera, di concetto, ruolo ragionieri, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme di cui al terzo comma dello art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-64