Titolo VI

Art. 69

Concorsi riservati

In vigore dal 15 nov 1963
Nella prima applicazione del presente decreto, effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, i posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva, della carriera di concetto, ruolo segretari e ruolo ragionieri, nonché della carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, saranno conferiti mediante concorsi per esami riservati, limitatamente, ad eccezione che per il ruolo degli operatori-fotografi, ad un terzo dei posti stessi, agli impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata, in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno tre anni e siano, alla data del bando di concorso, in possesso rispettivamente dei titoli di studio indicati nelle lettere a), b), c), d), e) dell'. Gli impiegati della carriera ausiliaria possono partecipare al concorso riservato per la qualifica iniziale della, carriera esecutiva, ruolo aiutanti, anche se muniti di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media. Ai predetti concorsi possono anche partecipare gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva della Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data del bando di concorso, si troveranno rispettivamente nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 161 o dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3. A detti concorsi possono altresì partecipare: a) gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivio di Stato e che siano in possesso dei titoli di studio richiesti dal ricordato per le singole carriere e per i singoli ruoli; b) limitatamente alla qualifica, iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, gli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, del ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, che siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente. A coloro che avranno superato con esito favorevole il concorso si applica, per quanto riguarda il trattamento economico, quanto disposto dall' del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256; c) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla lettera e) dell' e che, anteriormente alla data di entrata; in vigore del presente decreto, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche in base a contratto di diritto privato, approvato con provvedimento registrato alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-69

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