Titolo VI
Art. 72
Norme provvisorio relative al Consiglio superiore
In vigore dal 15 nov 1963
Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto, per la elezione dei membri del Consiglio superiore degli archivi indicati nella lettera d) del secondo comma dell' si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dall'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio 1948, contenente le modalità per la designazione dei membri elettivi del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.
Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovrà procedersi alla costituzione del Consiglio superiore, fino all'insediamento del quale rimarrà in carica il Consiglio che si trova costituito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-72