Titolo VI
Art. 67
Passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli organici
In vigore dal 15 nov 1963
Il personale dei ruoli aggiunti Istituiti a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza, dei ruoli organici dell'Amministrazione degli archivi di Stato sostituiti da quelli di cui alla tabella C annessa al presente decreto, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.
Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-67