Titolo VI
Art. 65
Passaggio degli impiegati della carriera esecutiva nel ruolo operatori-fotografi
In vigore dal 15 nov 1963
Passaggio degli impiegati della carriera
esecutiva nel ruolo operatori-fotografi
Entro un mese dalla data di entrata, in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato e che prestino servizio da almeno un anno presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-65