Titolo VI

Art. 61

Programmi di esame

In vigore dal 15 nov 1963
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento, i programmi di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato saranno stabiliti con decreto ministeriale, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-61

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Programmi di esame (Art. 61 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo