Titolo VI

Art. 56

Vigilanza sugli archivi delle Regioni

In vigore dal 15 nov 1963
Le norme del presente decreto relative alla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici si applicano anche agli archivi delle Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, nonché agli archivi degli enti pubblici istituiti nel territorio delle Regioni medesime. L'esercizio della vigilanza si effettua in armonia con quanto previsto dai singoli Statuti e dalle loro norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-56

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Vigilanza sugli archivi delle Regioni (Art. 56 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo