Capo III

Art. 5

Composizione

In vigore dal 15 nov 1994
È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi. Il Consiglio è composto da: a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto; b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative; c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Università degli studi o nelle Facoltà di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Università degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione; d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera. Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio. Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti. Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse. I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati. Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta urna qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali "Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoriproduzione documenti" di cui al presente provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-5

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