Capo III

Art. 10

Riunioni della Giunta

In vigore dal 15 nov 1963
La Giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno all'inizio di ciascun trimestre e in via straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell', valgono le disposizioni dell' della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-10

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