Capo III

Art. 11

Comitato per le pubblicazioni

In vigore dal 15 nov 1994
In seno al Consiglio è costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da: a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede; b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'; c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Del Comitato fa altresì parte il capo dell'ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. È compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato. Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali "Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoriproduzione documenti" di cui al presente provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-11

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