Capo V
Art. 16
Sezioni di fotoriproduzione
In vigore dal 15 nov 1963
Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione è annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui è annesso un laboratorio di legatoria e restauro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-16