Capo V

Art. 16

Sezioni di fotoriproduzione

In vigore dal 15 nov 1963
Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione è annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui è annesso un laboratorio di legatoria e restauro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-16

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Sezioni di fotoriproduzione (Art. 16 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo