Capo III

Art. 13

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

In vigore dal 15 nov 1963
Per la validità delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato per le pubblicazioni e della Commissione per la fotoriproduzione dei documenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono adottati a scrutinio segreto. Per la validità delle deliberazioni della Giunta quando esercita le attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell' è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-13

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Validità delle adunanze e delle deliberazioni (Art. 13 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo