Titolo II

Art. 18

Abrogato

Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici.

In vigore dal 11 gen 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-18

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Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici. (Art. 18 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo