Titolo II
Art. 22
AbrogatoEstensione delle norme contenute negli articoli 21 e 21-bis
In vigore dal 1 mag 2004
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ha disposto (con l'art. 184 comma 1) che sono abrogate le seguenti disposizioni "decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-22