Titolo III
Art. 26
Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato
In vigore dal 15 nov 1963
Il Ministro per l'interno può consentire, su conforme parere della Giunta dei Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-26