Art. 26 · Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato
Titolo III

Art. 26

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Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato

In vigore dal 15 nov 1963
Il Ministro per l'interno può consentire, su conforme parere della Giunta dei Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-26