Titolo IV
Art. 31
Direzione delle sezioni separate d'archivio
In vigore dal 15 nov 1963
La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell' deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorchè si tratti di:
a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;
b) archivi delle Province;
c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
d) consorzi di cui al secondo comma, dell';
e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del.
Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-31