Art. 31 · Direzione delle sezioni separate d'archivio
Titolo IV

Art. 31

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Direzione delle sezioni separate d'archivio

In vigore dal 15 nov 1963
La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell' deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorchè si tratti di: a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario; b) archivi delle Province; c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia; d) consorzi di cui al secondo comma, dell'; e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del. Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-31