Titolo IV
Art. 31
42 / 74Direzione delle sezioni separate d'archivio
In vigore dal 15 nov 1963
La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell' deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorchè si tratti di:
a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;
b) archivi delle Province;
c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
d) consorzi di cui al secondo comma, dell';
e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del.
Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-31