Titolo II

Art. 20

Tutela dei documenti degli enti pubblici

In vigore dal 15 nov 1963
I sovrintendenti archivisti, qualora accertino che documenti di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui ne informano immediatamente l'ente proprietario perché provvede alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-20

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Tutela dei documenti degli enti pubblici (Art. 20 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo