Art. 20 · Tutela dei documenti degli enti pubblici
Titolo II

Art. 20

30 / 74

Tutela dei documenti degli enti pubblici

In vigore dal 15 nov 1963
I sovrintendenti archivisti, qualora accertino che documenti di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui ne informano immediatamente l'ente proprietario perché provvede alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-20