Capo V
Art. 17
Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti
In vigore dal 15 nov 1963
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.
Presso l'archivio centrale dello Stato è istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-17