Capo V

Art. 17

Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti

In vigore dal 15 nov 1963
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato. Presso l'archivio centrale dello Stato è istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-17

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Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti (Art. 17 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo