Capo III

Art. 12

Commissione per la fotoriproduzione dei documenti

In vigore dal 15 nov 1994
In seno al Consiglio è costituita una Commissione per la fotoriproduzione dei documenti composta da: a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede; b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'; c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Della Commissione fa altresì parte il direttore della divisione della fotoriproduzione, legatoria e restauro della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni quando sono trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse. È compito della Commissione: a) fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti degli Archivi dello Stato e degli enti pubblici; b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotoriproduzione dei documenti di archivio; c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal Ministro per l'interno; d) determinare, sulla base del relativi costi, le tariffe delle fotoriproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze. La Commissione per la fotoriproduzione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali "Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoriproduzione documenti" di cui al presente provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-12

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