Capo III
Art. 9
Competenze della Giunta
In vigore dal 8 gen 1971
È compito della Giunta:
a) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta è interrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775; 2a
b) dar parere in tutti i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
In particolare, sono sottoposti all'esame della Giunta per il parere:
1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell';
2) le autorizzazioni alla comunicazione al privati di documenti non compresi tra quelli dichiarati dalla legge consultabili senza limitazioni;
3) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza;
4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro archivio di Stato;
5) le richieste di prestito di documenti per l'estero.
La Giunta può inoltre provvedere su questioni di competenza del Consiglio, allorchè l'urgenza sia tale da non consentire l'immediata convocazione di questo. In tali casi le deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-9