Capo III
Art. 7
Riunioni
In vigore dal 15 nov 1963
Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del Consiglio la relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione degli archivi di Stato, i programmi per l'ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-7