Capo III

Art. 7

Riunioni

In vigore dal 15 nov 1963
Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei consiglieri. In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del Consiglio la relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione degli archivi di Stato, i programmi per l'ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo