Capo II
Art. 3
Organi preposti alla conservazione
In vigore dal 15 nov 1963
Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell' sono:
a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma;
b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro, per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-3