Titolo I

Art. 1

In vigore dal 2 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato; Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato: a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi..., giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo; b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-1

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Art. 1 Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo