Capo III
Art. 8
Giunta del Consiglio
In vigore dal 15 nov 1994
In seno al Consiglio è costituita una Giunta composta da:
a) il Ministro, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti;
b) i due vice presidenti;
c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell';
d) tre consiglieri, uno per ciascuna delle categorie indicate nelle lettere b), c), d) del secondo comma del ricordato , designati dal Consiglio.
Le funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal segretario del Consiglio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali "Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoriproduzione documenti" di cui al presente provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-8