Titolo II
Art. 19
Tutela dei documenti dello Stato
In vigore dal 15 nov 1963
Spetta ai sovrintendenti archivisti la tutela dei documenti
appartenenti allo Stato che si trovino fuori gli archivi dello Stato.
La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma
dell'art. 823 del Codice civile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-19