Art. 19 · Tutela dei documenti dello Stato
Titolo II

Art. 19

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Tutela dei documenti dello Stato

In vigore dal 15 nov 1963
Spetta ai sovrintendenti archivisti la tutela dei documenti appartenenti allo Stato che si trovino fuori gli archivi dello Stato. La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 823 del Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-19